Art. 663 c.p. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila

2. .

3. Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.(141)

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (141)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.