Art. 613 c.p. Stato di incapacità procurato mediante violenza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

2. Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilità.

3. La pena è della reclusione fino a cinque anni:

4. 1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

5. 2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.