Art. 613 c.p. Stato di incapacità procurato mediante violenza
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.
2. Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilità.
3. La pena è della reclusione fino a cinque anni:
4. 1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
5. 2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.