Art. 612-bis c.p. Atti persecutori

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

4. La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Testo in vigore dal 17 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 612-bis c.p., che punisce gli atti persecutori (il cosiddetto stalking), è collocato tra i delitti contro la libertà morale, subito dopo la minaccia. È stato introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, per colmare il vuoto di tutela che si registrava tra la contravvenzione di molestia (art. 660 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.) e la violenza privata (art. 610 c.p.), inadeguate a cogliere il disvalore di condotte che, sommate nel tempo, compromettono la serenità e la libertà di autodeterminazione della vittima. Il bene giuridico è la libertà morale della persona, intesa come possibilità di condurre la propria vita senza condizionamenti indotti dal timore.

La norma è stata più volte modificata. Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha esteso l’aggravante ai fatti commessi con strumenti informatici o telematici e reso irrevocabile la querela nei casi di minacce gravi reiterate; la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice rosso) ha elevato la pena alla reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. Da ultimo, la legge 2 dicembre 2025, n. 181, in vigore dal 17 dicembre 2025, ha introdotto l’aumento da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio nei confronti della donna in quanto tale o in relazione al suo rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo.

Contenuto della disposizione

  • Condotta: minacce o molestie reiterate. Si tratta di un reato abituale: il fatto tipico nasce dalla ripetizione di condotte che, isolatamente considerate, potrebbero integrare reati minori o anche essere penalmente irrilevanti (pedinamenti, appostamenti, telefonate, messaggi, pubblicazioni sui social network, regali indesiderati).
  • Evento: la norma prevede tre eventi alternativi, ciascuno dei quali è sufficiente: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da relazione affettiva; la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita (cambiare numero di telefono, percorsi, orari, abitazione). Si tratta dunque di un reato di danno, non di mero pericolo.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, cioè coscienza e volontà di reiterare le condotte nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi; non occorre un disegno preordinato, potendo il dolo formarsi progressivamente.
  • Circostanze aggravanti: aumento di pena se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi è o è stato legato alla vittima da relazione affettiva, oppure con strumenti informatici o telematici; aumento fino alla metà se la vittima è un minore, una donna in gravidanza o una persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi o da persona travisata; aumento da un terzo a due terzi nelle ipotesi introdotte nel 2025.
  • Procedibilità: a querela, da proporre entro sei mesi; la remissione può essere soltanto processuale ed è esclusa quando il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi dell’art. 612, secondo comma, c.p. Si procede d’ufficio se la vittima è un minore o una persona con disabilità, o se il fatto è connesso con un delitto procedibile d’ufficio.

La clausola di riserva iniziale («salvo che il fatto costituisca più grave reato») rende la norma recessiva rispetto a fattispecie più gravi che assorbono il medesimo disvalore.

Profili applicativi

Il primo nodo pratico è la reiterazione: per la giurisprudenza bastano anche due sole condotte, purché idonee a produrre uno degli eventi tipici, e non è necessaria una lunga sequenza temporale. Il secondo è la prova dell’evento: lo stato di ansia o di paura non richiede l’accertamento di una patologia clinica e può essere desunto dalle dichiarazioni della vittima, dai suoi comportamenti successivi e dalla natura stessa delle condotte, valutate secondo l’esperienza comune; l’alterazione delle abitudini di vita va invece documentata nei suoi concreti riflessi.

Poiché il reato si forma per accumulo, le condotte successive alla querela che proseguano la medesima persecuzione non danno vita a un reato nuovo, ma ne prolungano la consumazione; la riconciliazione temporanea tra le parti non interrompe, di per sé, l’unitarietà del fatto. Delicato è il confine con i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): quando la convivenza è cessata e sono venuti meno comunanza di vita e reciproco affidamento, le condotte vessatorie dell’ex partner si inquadrano, di regola, nell’ipotesi aggravata degli atti persecutori; la legge n. 181 del 2025 ha però esteso l’art. 572 c.p. ai fatti commessi contro la persona non più convivente cui l’agente sia legato da vincoli derivanti dalla filiazione, con effetto solo per i fatti successivi.

Sul piano cautelare e precautelare il reato conosce strumenti specifici: l’ammonimento del questore, l’arresto obbligatorio in flagranza e in flagranza differita sulla base di documentazione video o fotografica e di dati telematici, il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 11 giugno 2014, n. 172: è infondata la questione di legittimità dell’art. 612-bis c.p. per violazione del principio di determinatezza, che non coincide con il carattere più o meno descrittivo della fattispecie e va verificato collegando i singoli elementi tra loro e con la disciplina in cui la norma si inserisce, anche alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale sugli eventi e sul nesso causale.
  • Cassazione penale, sez. V, 3 aprile 2018, n. 33842: integrano il delitto anche due sole condotte di minaccia o molestia, pur se commesse in un breve arco di tempo, senza necessità di una prolungata sequenza; un periodo di ripresa della relazione tra autore e vittima non fa venir meno l’unicità del reato.
  • Cassazione penale, sez. V, 29 dicembre 2025, n. 41636: in un caso di arresto in flagranza differita, la Corte ha ricordato che per la configurabilità degli atti persecutori bastano due condotte idonee a cagionare uno degli eventi e ha dichiarato legittimo l’arresto, annullando senza rinvio l’ordinanza che non lo aveva convalidato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 17 aprile 2026, n. 14172: cessata la convivenza tra i componenti di un’unione di fatto, le condotte vessatorie integrano l’ipotesi aggravata dell’art. 612-bis c.p. e non i maltrattamenti; l’estensione dell’art. 572 c.p. agli ex partner legati da vincoli di filiazione, disposta dalla legge n. 181 del 2025, non si applica ai fatti esauriti prima della sua entrata in vigore. L’ordinanza cautelare è stata annullata con rinvio.
  • Cassazione penale, sez. II, 20 aprile 2026, n. 14402: gli eventi alternativi si producono per accumulo di condotte e il reato resta unico anche se la condotta prosegue dopo il perfezionamento, aggravandone le conseguenze; gli atti successivi alla querela, se segmenti della medesima persecuzione, non integrano un nuovo reato.

Rapporti con altre norme

L’art. 612-bis c.p. assorbe la minaccia (art. 612 c.p.) e la molestia (art. 660 c.p.) che ne costituiscono gli elementi, mentre concorre con i reati che tutelano beni diversi, come le lesioni (art. 582 c.p.) o il danneggiamento (art. 635 c.p.). Con i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) il rapporto è di alternatività, fondato sulla persistenza del vincolo familiare o della convivenza. L’omicidio commesso dall’autore di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa è aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p. La violazione delle misure di protezione è autonomamente punita dall’art. 387-bis c.p. Sul piano processuale rilevano l’ammonimento del questore (art. 8 del d.l. n. 11 del 2009), le misure dell’allontanamento e del divieto di avvicinamento (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.), l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) e in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.), nonché le garanzie informative e di audizione protetta per la persona offesa.