Art. 612-bis c.p. Atti persecutori
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
4. La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 612-bis c.p., che punisce gli atti persecutori (il cosiddetto stalking), è collocato tra i delitti contro la libertà morale, subito dopo la minaccia. È stato introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, per colmare il vuoto di tutela che si registrava tra la contravvenzione di molestia (art. 660 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.) e la violenza privata (art. 610 c.p.), inadeguate a cogliere il disvalore di condotte che, sommate nel tempo, compromettono la serenità e la libertà di autodeterminazione della vittima. Il bene giuridico è la libertà morale della persona, intesa come possibilità di condurre la propria vita senza condizionamenti indotti dal timore.
La norma è stata più volte modificata. Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha esteso l’aggravante ai fatti commessi con strumenti informatici o telematici e reso irrevocabile la querela nei casi di minacce gravi reiterate; la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice rosso) ha elevato la pena alla reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. Da ultimo, la legge 2 dicembre 2025, n. 181, in vigore dal 17 dicembre 2025, ha introdotto l’aumento da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio nei confronti della donna in quanto tale o in relazione al suo rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo.
Contenuto della disposizione
La clausola di riserva iniziale («salvo che il fatto costituisca più grave reato») rende la norma recessiva rispetto a fattispecie più gravi che assorbono il medesimo disvalore.
Profili applicativi
Il primo nodo pratico è la reiterazione: per la giurisprudenza bastano anche due sole condotte, purché idonee a produrre uno degli eventi tipici, e non è necessaria una lunga sequenza temporale. Il secondo è la prova dell’evento: lo stato di ansia o di paura non richiede l’accertamento di una patologia clinica e può essere desunto dalle dichiarazioni della vittima, dai suoi comportamenti successivi e dalla natura stessa delle condotte, valutate secondo l’esperienza comune; l’alterazione delle abitudini di vita va invece documentata nei suoi concreti riflessi.
Poiché il reato si forma per accumulo, le condotte successive alla querela che proseguano la medesima persecuzione non danno vita a un reato nuovo, ma ne prolungano la consumazione; la riconciliazione temporanea tra le parti non interrompe, di per sé, l’unitarietà del fatto. Delicato è il confine con i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): quando la convivenza è cessata e sono venuti meno comunanza di vita e reciproco affidamento, le condotte vessatorie dell’ex partner si inquadrano, di regola, nell’ipotesi aggravata degli atti persecutori; la legge n. 181 del 2025 ha però esteso l’art. 572 c.p. ai fatti commessi contro la persona non più convivente cui l’agente sia legato da vincoli derivanti dalla filiazione, con effetto solo per i fatti successivi.
Sul piano cautelare e precautelare il reato conosce strumenti specifici: l’ammonimento del questore, l’arresto obbligatorio in flagranza e in flagranza differita sulla base di documentazione video o fotografica e di dati telematici, il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 612-bis c.p. assorbe la minaccia (art. 612 c.p.) e la molestia (art. 660 c.p.) che ne costituiscono gli elementi, mentre concorre con i reati che tutelano beni diversi, come le lesioni (art. 582 c.p.) o il danneggiamento (art. 635 c.p.). Con i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) il rapporto è di alternatività, fondato sulla persistenza del vincolo familiare o della convivenza. L’omicidio commesso dall’autore di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa è aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p. La violazione delle misure di protezione è autonomamente punita dall’art. 387-bis c.p. Sul piano processuale rilevano l’ammonimento del questore (art. 8 del d.l. n. 11 del 2009), le misure dell’allontanamento e del divieto di avvicinamento (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.), l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) e in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.), nonché le garanzie informative e di audizione protetta per la persona offesa.