Art. 610 c.p. Violenza privata

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

4. (36)(91)(96)(107)(125)(233)

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l’art. 2, comma 1, lettera d che è concessa amnistia “per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all’art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali”;
- (con l’art. 2, comma 1, lettera e che è concessa amnistia “per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici”;
- (con l’art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Aggiornamento (91)

Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g che “È concessa amnistia:
[...]
g) per i reati previsti dall’art. 610 del codice penale e dall’art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamità naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all’art. 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

Aggiornamento (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Aggiornamento (107)

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g che “È concessa amnistia:
[...]
g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall’art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all’art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonché da quella di cui all’art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

Aggiornamento (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Aggiornamento (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 610 c.p. punisce la violenza privata, collocata tra i delitti contro la libertà morale. È la figura generale di tutela della libertà di autodeterminazione della persona: colpisce chi, con violenza o minaccia, impone ad altri un comportamento che non avrebbe tenuto liberamente. Per la sua ampiezza ha carattere sussidiario: molte fattispecie più specifiche (rapina, estorsione, violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale) contengono già al loro interno una costrizione e la assorbono.

La riforma più rilevante è quella del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022, che ha aggiunto il terzo comma e reso il delitto procedibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità o ricorrano le aggravanti del secondo comma.

Contenuto della disposizione

  • Condotta: l’uso di violenza o minaccia. La violenza comprende non solo l’aggressione fisica ma qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione (cosiddetta violenza impropria), ad esempio bloccare un passaggio o cambiare una serratura. La minaccia è la prospettazione di un male ingiusto.
  • Evento: la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Il comportamento imposto deve essere determinato e diverso dalla violenza stessa: se gli atti violenti esauriscono il loro effetto nella lesione dell’integrità o della libertà di movimento, senza una distinta coartazione, si avranno percosse, lesioni o minaccia, ma non violenza privata.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di costringere altri a un determinato comportamento.
  • Pena: reclusione fino a quattro anni, aumentata se ricorrono le condizioni dell’art. 339 c.p. (uso di armi, persona travisata, più persone riunite, scritto anonimo, forza intimidatrice di associazioni segrete). Le pene sono aumentate da un terzo alla metà per chi è sottoposto a misura di prevenzione personale (art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
  • Procedibilità: a querela; d’ufficio per le vittime incapaci e nelle ipotesi aggravate del secondo comma.

Il reato è istantaneo e si consuma nel momento in cui la vittima compie, tollera od omette ciò che le è imposto. È configurabile il tentativo quando la coazione non raggiunge l’effetto voluto.

Profili applicativi

La casistica è vastissima: l’auto parcheggiata per impedire l’uscita da un passo carraio o l’accesso a un fabbricato; la catena apposta al cancello; il cambio della serratura per escludere un condomino o un convivente; il distacco delle utenze per costringere l’occupante a lasciare l’immobile; le manovre di guida intimidatorie che costringono altri a fermarsi o a spostarsi; le pressioni sul posto di lavoro. In ambito condominiale e nelle crisi familiari è frequente il concorso o il confine con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Dopo la riforma del 2022 la prima verifica difensiva riguarda la querela. Per i fatti anteriori al 30 dicembre 2022 il termine di tre mesi decorre da quella data, se la persona offesa conosceva già il fatto (art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022); la costituzione di parte civile vale come manifestazione della volontà di punizione. La remissione della querela, accettata, estingue il reato e rende la violenza privata una figura che si presta alla composizione, anche con la giustizia riparativa.

Sul piano probatorio, l’accusa deve dimostrare il nesso tra la condotta e il comportamento imposto: non basta un clima di prevaricazione o una generica molestia se manca un comportamento determinato che la vittima sia stata costretta a tenere.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 13 marzo 2023, n. 10666: il delitto richiede che violenza o minaccia costringano a una condotta determinata, diversa e ulteriore rispetto all’aggressione; non è configurabile quando gli atti violenti producono essi stessi l’effetto lesivo, senza una fase intermedia di coartazione della volontà della vittima.
  • Cassazione penale, sez. V, 20 settembre 2024, n. 35343: integra la violenza privata chi parcheggia un veicolo, nella specie una macchina operatrice, in modo da bloccare l’accesso a un complesso residenziale e rifiuta di rimuoverlo, poiché la violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di azione; la sentenza di assoluzione è stata annullata.
  • Cassazione penale, sez. V, 22 luglio 2026, n. 27596: la violenza può essere anche impropria; il distacco dell’energia elettrica nell’alloggio della persona offesa, che l’abbia costretta a lasciare l’appartamento, integra l’elemento oggettivo del reato.
  • Cassazione penale, sez. V, 25 settembre 2026, n. 34571: divenuta la violenza privata procedibile a querela per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, la volontà punitiva può desumersi anche dalla costituzione di parte civile e dalla sua permanenza nei gradi successivi; per i fatti pregressi il termine di querela decorre dal 30 dicembre 2022. Il reato è istantaneo; la sentenza di improcedibilità è stata annullata con rinvio.

Rapporti con altre norme

La violenza privata è assorbita nei reati in cui la costrizione è elemento costitutivo: rapina ed estorsione (artt. 628 e 629 c.p.), quando la coazione è finalizzata a un profitto patrimoniale; violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza (artt. 336 e 337 c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e maltrattamenti (art. 572 c.p.), quando le singole costrizioni sono parte di una condotta abituale. Si distingue dalla minaccia (art. 612 c.p.), che non richiede la costrizione a un comportamento, e dalla costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), norma speciale. Il confine con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) dipende dalla presenza di una pretesa giuridicamente tutelabile che l’agente intende far valere. Per la querela valgono gli artt. 120 ss. c.p.; per l’estinzione del reato mediante condotte riparatorie, l’art. 162-ter c.p.