Art. 612-quater c.p. Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Testo in vigore dal 10 ottobre 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.