Art. 612 c.p. Minaccia
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.
2. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
3. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.(96)(125)(233)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Aggiornamento (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.
Aggiornamento (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 612 c.p. punisce la minaccia, collocata tra i delitti contro la libertà morale. Il bene protetto è la libertà psichica della persona, cioè la sua tranquillità e la capacità di autodeterminarsi senza il timore di subire un male ingiusto. È la figura base di un’intera famiglia di reati che utilizzano la minaccia come mezzo (violenza privata, estorsione, rapina, atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale), rispetto ai quali la norma svolge una funzione residuale.
Il regime di procedibilità è stato modificato due volte. Il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ha reso procedibile a querela anche la minaccia grave non commessa nei modi dell’art. 339 c.p.; il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), con il testo in vigore dal 30 dicembre 2022, ha riscritto il terzo comma, individuando i casi in cui si procede d’ufficio.
Contenuto della disposizione
La condotta consiste nel prospettare ad altri un ingiusto danno, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente. Gli elementi rilevanti sono i seguenti.
La minaccia semplice è punita, a querela, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta nei modi dell’art. 339 c.p. (con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo o in modo simbolico, valendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete), la pena è la reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta nei modi dell’art. 339 c.p., se è grave e ricorrono aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva, o se la persona offesa è incapace per età o per infermità; negli altri casi occorre la querela. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale (art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). L’ipotesi semplice rientra nella competenza del giudice di pace.
Profili applicativi
La gravità della minaccia non dipende soltanto dalle parole usate: va apprezzata guardando al male prospettato, alla personalità dell’agente, ai rapporti tra le parti, al contesto e alle modalità, per verificare se e in quale misura la condotta abbia ingenerato timore. Espressioni in apparenza truculente possono restare minaccia semplice in un contesto di mera esasperazione verbale; frasi di per sé generiche possono essere gravi se pronunciate da chi ha appena aggredito la vittima.
Questioni frequenti riguardano la distinzione tra minaccia e legittima prospettazione di azioni giudiziarie, tipica delle lettere di diffida o delle comunicazioni tra parti in lite: è decisiva l’ingiustizia del danno, valutata anche in relazione allo scopo perseguito. Sul piano processuale, dopo i mutamenti del regime di procedibilità si discute dei procedimenti pendenti: la volontà di punizione può risultare da qualsiasi atto, come la costituzione di parte civile, senza necessità di una nuova querela formale.
Nella prova assumono peso le dichiarazioni della persona offesa, i messaggi scritti e le registrazioni; il giudice deve sempre leggere l’espressione nel suo contesto, evitando un’analisi solo letterale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La minaccia è assorbita nei reati complessi che la contengono come elemento: violenza privata (art. 610 c.p.), quando la minaccia è finalizzata a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa; estorsione (art. 629 c.p.) e rapina (art. 628 c.p.); resistenza (art. 337 c.p.) e violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.), quando le minacce reiterate cagionano uno degli eventi tipici. Si distingue dall’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.), che presuppone una pretesa giuridicamente tutelabile. L’art. 339 c.p. definisce le modalità aggravanti richiamate dal secondo comma; l’art. 612-ter c.p. punisce la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, spesso preceduta da condotte minatorie. In ambito familiare, minacce abituali possono integrare i maltrattamenti (art. 572 c.p.).