Art. 567 c.p. Alterazione di stato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.(271)

Testo in vigore dal 17 novembre 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (271)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10 novembre 2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, secondo comma, “nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.