Art. 567 c.p. Alterazione di stato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.(271)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (271)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10 novembre 2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, secondo comma, “nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.”