Art. 566 c.p. Supposizione o soppressione di stato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.