Art. 568 c.p. ( Occultamento di stato di un figlio
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. )
2. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.