Art. 565 c.p. Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, è punito con la multa da lire mille a cinquemila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.