Art. 446 c.p. Confisca obbligatoria

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria.(123)

Testo in vigore dal 11 luglio 1990

Note di aggiornamento

Aggiornamento (123)

La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162, ha disposto (con l’art. 110, comma 1) l’abrogazione del presente articolo.
Tale abrogazione non è stata riproposta nel testo dell’art. 136, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.