Art. 445 c.p. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.