Art. 438 c.p. Epidemia

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.

2. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte.(1)(5)

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944

Note di aggiornamento

Aggiornamento (1)

Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte”.

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.