Art. 443 c.p. Commercio o somministrazione di medicinali guasti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.