1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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