Art. 390 c.p. Procurata inosservanza di pena

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato per contravvenzione.

2. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.