Art. 389 c.p. Inosservanza di pene accessorie
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.