Art. 388 c.p. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. La stessa pena si applica a chi elude... l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
3. La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.
4. È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.
5. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
6. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
7. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
8. La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
9. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 388 c.p. è collocato nel capo II del titolo III del libro secondo, tra i delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie. Raccoglie una pluralità di fattispecie accomunate dallo scopo di assicurare che i provvedimenti del giudice, e in particolare quelli civili, siano effettivamente eseguiti. L’interesse protetto non è il prestigio dell’autorità giudiziaria in sé, ma l’effettività della tutela giurisdizionale: la norma interviene quando il destinatario del provvedimento non si limita a non adempiere, ma ne ostacola l’attuazione con condotte fraudolente o elusive, oppure sottrae al creditore i beni vincolati a sua garanzia.
L’articolo è stato interamente sostituito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente modificato dal d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, che ha introdotto le ipotesi relative ai provvedimenti a tutela della proprietà industriale e all’obbligo di riservatezza, e dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Da ultimo la legge 24 novembre 2023, n. 168 ha inciso sul secondo comma, espungendo il riferimento alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ora ricondotta all’art. 387-bis c.p.; il testo vigente è in vigore dal 9 dicembre 2023.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La questione più ricorrente nella prassi è la distinzione tra inadempimento ed elusione, specie nei conflitti familiari sul diritto di visita del genitore non collocatario. Il semplice mancato rispetto del calendario di frequentazione non integra di per sé il reato: occorre un comportamento che, con artifici, pretesti o atteggiamenti in mala fede, frustri l’attuazione del provvedimento, oppure un rifiuto riferito a obblighi che, per la loro natura personale, non possono essere eseguiti senza la collaborazione dell’obbligato. Per gli obblighi patrimoniali derivanti dalla separazione o dal divorzio la norma di riferimento è, di regola, l’art. 570-bis c.p.
Nell’ipotesi del primo comma occorre prestare attenzione alla sequenza: provvedimento o accertamento in corso, atti fraudolenti sul patrimonio, ingiunzione e inottemperanza. Il reato è istantaneo e si consuma quando il debitore non ottempera all’ingiunzione: da quel momento decorrono il termine per la querela e la prescrizione. Nelle ipotesi relative ai beni pignorati occorre provare la conoscenza del vincolo da parte dell’agente; la violazione colposa dei doveri di custodia in un procedimento civile ricade invece nell’art. 388-bis c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 388-bis c.p. punisce la violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate in sede civile; l’art. 334 c.p. riguarda la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo e l’art. 335 c.p. la corrispondente violazione colposa. L’art. 387-bis c.p. punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento e degli ordini di protezione; l’art. 570-bis c.p. la violazione degli obblighi di assistenza economica in caso di separazione o scioglimento del matrimonio; l’art. 650 c.p., contravvenzione residuale, l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Sul versante tributario, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è punita dall’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Sul piano civile, gli strumenti di coazione indiretta (art. 614-bis c.p.c.) e le misure dell’art. 473-bis.39 c.p.c. per le violazioni nei procedimenti in materia di famiglia completano la tutela dell’esecuzione.