Art. 388-ter c.p. (Mancata esecuzione fraudolenta

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. di sanzioni pecuniarie).

2. Chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento..., con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.