Art. 386 c.p. Procurata evasione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all’ergastolo.(5)

3. La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.

4. La pena è diminuita:

5. 1° se il colpevole è un prossimo congiunto;

6. 2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.

7. La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.