Art. 38 c.p. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.(5)

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.