Art. 32-quinquies c.p. Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.(177)

Testo in vigore dal 14 giugno 2015

Note di aggiornamento

Aggiornamento (177)

La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che “Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.