Art. 35-bis c.p. Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

2. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Testo in vigore dal 12 gennaio 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.