Art. 32 c.p. Interdizione legale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il condannato all’ergastolo è in stato d’interdizione legale.

2. La condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

3. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

4. Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità, e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.