1. L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
2. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.
Testo in vigore dal 14 giugno 2015
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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