Art. 310 c.p. Tempo di guerra

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.