Art. 308 c.p. Cospirazione: casi di non punibilità

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è costituita, e anteriormente all’arresto, ovvero al procedimento:

2. 1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione;

3. 2° non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione.

4. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.