Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
2. Per i promotori la pena è aumentata.
3. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.