Art. 309 c.p. Banda armata: casi di non punibilità

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell’ingiunzione dell’Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

2. 1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

3. 2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

4. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.