Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.