1. Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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