Art. 138 c.p. Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all’estero

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.