Art. 133 c.p. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

2. 1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

3. 2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

4. 3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

5. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

6. 1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

7. 2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

8. 3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

9. 4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 133 c.p. indica i criteri ai quali il giudice deve attenersi nell’esercitare il potere discrezionale di commisurazione della pena che l’art. 132 c.p. gli attribuisce entro i limiti fissati dalla legge per ciascun reato. È la norma che dà contenuto alla discrezionalità: questa non è arbitrio, ma scelta vincolata a parametri legali e soggetta all’obbligo di motivazione. Attraverso la commisurazione la pena si adegua al fatto concreto e alla persona del reo, in attuazione dei principi di personalità della responsabilità e di finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e del principio di proporzione.

Il testo è quello originario del 1930. La sua portata si è però estesa nel tempo, perché numerose disposizioni rinviano ai suoi criteri: le circostanze attenuanti generiche, la sospensione condizionale, la particolare tenuità del fatto, le pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Contenuto della disposizione

Il primo comma riguarda la gravità del reato, desunta da tre ordini di indici:

  • la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione;
  • la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa;
  • l’intensità del dolo o il grado della colpa.

Il secondo comma riguarda la capacità a delinquere del colpevole, cioè l’attitudine a commettere nuovi reati, desunta:

  • dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
  • dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo anteriori al reato;
  • dalla condotta contemporanea o susseguente al reato, compreso il risarcimento del danno e il comportamento processuale;
  • dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

Gli indici non hanno un ordine gerarchico e non devono essere tutti esaminati: il giudice può fondare la decisione su quelli ritenuti prevalenti, purché ne dia conto. La norma si applica alla determinazione della pena base, agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze, alla misura dell’aumento per il reato continuato e alla scelta tra pena detentiva e pecuniaria quando sono previste alternativamente. Per la pena pecuniaria il giudice tiene conto anche delle condizioni economiche del reo (art. 133-bis c.p.).

Profili applicativi

Il tema pratico centrale è l’obbligo di motivazione sulla pena, il cui difetto è il motivo di ricorso più frequente. La giurisprudenza lo gradua secondo la misura della pena inflitta: quando la pena è vicina al minimo o comunque inferiore alla media edittale bastano espressioni sintetiche, come il richiamo alla congruità o all’equità; quando è pari o superiore alla media occorre una motivazione specifica sui criteri dell’art. 133 c.p. La media edittale si calcola aggiungendo al minimo la metà dello scarto tra minimo e massimo, non dimezzando il massimo.

Il comportamento processuale rientra tra gli indici della condotta susseguente al reato. L’imputato ha diritto al silenzio e a mentire per difendersi, ma il giudice può valorizzare l’assenza di elementi positivi, come la mancata resipiscenza o la mancata riparazione del danno, specie ai fini del diniego delle attenuanti generiche. Al contrario, il risarcimento, le condotte riparatorie e la partecipazione a programmi di giustizia riparativa possono orientare verso una pena più mite.

In sede di appello, la riduzione della pena non richiede una motivazione analitica quando la sentenza dà conto dei parametri ritenuti decisivi, mentre l’inasprimento in assenza di appello del pubblico ministero è precluso dal divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 24 dicembre 2021, n. 47127: nel reato continuato il giudice, oltre a individuare il reato più grave e la pena base, deve calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite, con un impegno motivazionale proporzionato all’entità degli aumenti e tale da consentire il controllo sul rispetto dei limiti dell’art. 81 c.p.
  • Cassazione penale, sez. V, 15 settembre 2026, n. 33589: se la pena è prossima al minimo o inferiore alla media edittale non serve una motivazione specifica e dettagliata, mentre se la pena base è pari o superiore alla media occorre una motivazione puntuale sui criteri dell’art. 133 c.p.; la media si ottiene sommando al minimo la metà dell’intervallo edittale.
  • Cassazione penale, sez. I, 12 giugno 2026, n. 21870: il comportamento processuale dell’imputato può essere valutato, nei limiti dell’art. 133 c.p., ai fini del diniego delle attenuanti generiche, e il giudice non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 25 febbraio 2016, n. 13681: il giudizio sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso, condotta secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, c.p.: modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

Rapporti con altre norme

L’art. 133 c.p. presuppone l’art. 132 c.p., che attribuisce il potere discrezionale e impone di motivarne l’uso, ed è integrato dall’art. 133-bis c.p. per la pena pecuniaria. I suoi criteri sono richiamati, espressamente o per costante interpretazione, dall’art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche), dall’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), dall’art. 164 c.p. (prognosi per la sospensione condizionale), dall’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (scelta delle pene sostitutive) e dall’art. 81 c.p. per la determinazione degli aumenti nel concorso formale e nel reato continuato. Sul piano processuale l’obbligo di motivazione discende dagli artt. 125, comma 3, e 546 c.p.p., e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla pena è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.