Art. 133-ter c.p. Pagamento rateale della multa o dell’ammenda
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
2. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.