Art. 133-ter c.p. Pagamento rateale della multa o dell’ammenda

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

2. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.