Art. 134 c.p. Computo delle pene

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

2. Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.