Art. 134 c.p. Computo delle pene
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
2. Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.