Art. 135 c.p. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (24)

La L. 12 luglio 1961, n. 603 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla Presente legge”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.