Art. 971 Codice Navigazione Limiti del risarcimento complessivo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il risarcimento complessivo dovuto dall’esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.