1. Il risarcimento complessivo dovuto dall’esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.
Testo in vigore dal 29 maggio 2006
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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