Art. 968 Codice Navigazione Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l’entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l’esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l’entità delle relative conseguenze.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...]
art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire trecentodiecimilioni”.