Art. 970 Codice Navigazione Decadenza e prescrizione del diritto di regresso

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel caso previsto dall’articolo 968, l’esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l’intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

2. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.