Art. 970 Codice Navigazione Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nel caso previsto dall’articolo 968, l’esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l’intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
2. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.