Art. 966 Codice Navigazione Danni da urto

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.

2. L’aeromobile si considera in volo dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.