Art. 966 Codice Navigazione Danni da urto
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.
2. L’aeromobile si considera in volo dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo.