Art. 969 Codice Navigazione Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. I limiti previsti nell’articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.