Art. 669 Codice Navigazione Opposizione di terzi

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita.

2. Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.