Art. 662 Codice Navigazione Offerte di aumento

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nei dieci giorni successivi all’incanto possono presentarsi al giudice dell’esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di aggiudicazione.

2. L’offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.

3. Il giudice dell’esecuzione, accertato l’adempimento delle predette formalità, stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo aumentato.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.