Art. 654 Codice Navigazione Designazione del giudice dell’esecuzione e nomina dell’esperto

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell’articolo 643, provvede alla nomina del giudice dell’esecuzione e alla designazione di un esperto per la stima della nave, e fissa un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione.

2. Se siano stati osservati gli adempimenti di cui all’articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell’esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.