Art. 657 Codice Navigazione Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’ordinanza di vendita è notificata, a cura del cancelliere del giudice dell’esecuzione, alle persone indicate nell’articolo 655, che non sono comparse.

2. L’ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa è affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l’ufficio della cancelleria.

3. Il giudice dell’esecuzione può nella stessa ordinanza disporre le altre forme di pubblicità che ritiene opportune.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.