Art. 656 Codice Navigazione Contenuto dell’ordinanza

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda in tutto o per carati, e stabilire:
1) il prezzo base dell’incanto, determinato dall’esperto;
2) il giorno e l’ora dell’incanto;
3) l’ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese d’incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonché il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti;
4) la misura minima dell’aumento delle offerte;
5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.