Art. 577 Codice Navigazione Prescrizione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell’obbligazione.
1. I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell’obbligazione.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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