Art. 568 Codice Navigazione Ufficio competente

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in costruzione.

2. Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell’articolo 251.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.