Art. 568 Codice Navigazione Ufficio competente
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in costruzione.
2. Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell’articolo 251.