Art. 572 Codice Navigazione Surrogazione dell’indennità alla nave
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave;
a) le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;
b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave;
c) le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l’assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell’ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;
d) le indennità di assicurazione.