Art. 565 Codice Navigazione Concessione d’ipoteca su nave

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria.

2. La concessione d’ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.