Art. 567 Codice Navigazione Pubblicità dell’ipoteca

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull’atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.

2. L’ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione.

3. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l’iscrizione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.