Art. 482 Codice Navigazione Urto fortuito o per causa dubbia

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se l’urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.